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Vi sarà capitato di incontrare difficoltà nel rapporto con la
pubblica amministrazione e non sapere come uscirne senza dover
ricorrere all'assistenza di un legale. Esiste però un istituto,
quello del
difensore civico,
cui ci si può rivolgere per risolvere le più svariate questioni
di ordine giuridico.
L'art. 97 della carta costituzionale prevede: " I pubblici
uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo
che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione".
Nel caso il cittadino ritiene che non sia garantito il buon
andamento e l'imparzialità nei suoi confronti può ricorrere alla
giustizia amministrativa, con l'assistenza di un legale, oppure
ricorrere al difensore civico presso l'ente locale più vicino ad
esso: il Comune.
Tale istituto
è previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali
(d.lgs 267/2000) e ammette che gli statuti comunali e
provinciali possono prevedere l'istituzioni del difensore civico
, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento
della pubblica amministrazione. Negli statuti sono fissate le
modalità di elezione del difensore civico, la durata della
carica e le funzioni attribuite. E' importante ricordare che il
difensore civico non è un giudice che emette sentenze. Il
compito prioritario del difensore civico è quello di eliminare
discriminazioni, ritardi o abusi o disfunzioni che possono
nascere nel rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione.
Tenta una forma di mediazione tra le controparti
(cittadino/pubblica amministrazione) evitando il ricorso alla
giustizia amministrativa.
Solitamente per attivare il difensore civico si usa la richiesta
per iscritto oppure previo appuntamento telefonico.
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