|
|
sei in:
Home
>Copyright
|
|
Il diritto d'autore è quel diritto riconosciuto dall'ordinamento
dello Stato a colui che abbia realizzato un'opera dell'ingegno a
carattere creativo; in Italia è disciplinato dalla Legge
22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche. In
ordine di tempo una delle ultime proviene dalla Legge 22
maggio 2004, n. 128.
Opere tutelate
Vengono tutelate tutte le opere creative ("opere dell'ingegno"),
in particolare (ma si tratta di un'elencazione esemplificativa e
non esaustiva) quelle che siano riconducibili:
-
alla letteratura: opere letterarie, drammatiche,
scientifiche, didattiche e religiose (compresi i programmi
per elaboratore e le banche dati), sia in forma scritta che
orale
-
alla musica: opere e composizioni musicali, con o
senza parole, opere drammatico-musicali e variazioni
musicali purché costituiscano un'opera originale in sé
-
alle arti figurative: opere di scultura, pittura,
disegni, incisioni o appartenenti ad arti figurative
similari, compresa la scenografia
-
all'architettura: i disegni e le opere
dell'architettura, le opere del disegno industriale che
presentino carattere creativo e valore artistico
-
al teatro: opere coreografiche e pantomimiche (con
o senza traccia scritta)
-
alla cinematografia: opere cinematografiche, mute o
con sonoro, fotografiche
Inoltre sono protette anche le cosiddette "elaborazioni di
carattere creativo", come ad esempio le traduzioni in un'altra
lingua, le trasformazioni da una forma letteraria o artistica in
un'altra, gli adattamenti, le riduzioni, ecc.
Contenuto e durata del diritto d'autore
Si tratta di un istituto relativamente giovane nell'evoluzione
del diritto, provenendo maggiormente dalla diffusione della
stampa, che consentiva agevoli riproduzioni del materiale
concepito da altri. È oggi un argomento centrale del diritto
privato, stante la diffusione di nuove forme di comunicazione
che facilitano la riproduzione di opere.
Oggetto del diritto d'autore è un bene immateriale, ben distinto
dal possesso (od anche dalla proprietà) del mero supporto
(cartaceo, fisico, meccanico, magnetico, digitale) sul quale
l'opera è fruibile. Il supporto in quanto tale è infatti di
proprietà di chi lo acquista (avendone pagato il prezzo per
supporto e diritti), ma il diritto d'autore continua a
sussistere, perciò il proprietario del supporto non ha facoltà
illimitata di utilizzo, bensì solo quelle facoltà di utilizzo
che residuano dal diritto immateriale spettante all'autore
secondo la legge.
Il diritto nasce al momento della creazione dell'opera, che il
nostro codice civile identifica, un po' cripticamente, in una
particolare espressione del lavoro intellettuale.
Contrariamente a quanto spesso argomentato, non sempre
disinteressatamente, il diritto sussiste sin dalla creazione, e
non vi è obbligo di deposito (ad esempio, presso la SIAE), di
registrazione o di pubblicazione dell'opera (a differenza del
brevetto industriale e sui modelli e disegni di utilità che
vanno registrati con efficacia costitutiva)
È bene sottolineare che le norme sul diritto d'autore
regolano il diritto di:
-
pubblicare
-
riprodurre
-
trascrivere
-
eseguire,
rappresentare o recitare in pubblico
-
comunicare al pubblico, ovvero diffondere tramite mezzi di
diffusione a distanza (telegrafo, telefono, radiodiffusione,
televisione e mezzi analoghi, tra cui il satellite e il
cavo), compresa la messa a disposizione dell'opera al
pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso nel
luogo e nel momento scelti individualmente (le cosiddette
fruizioni ondemand)
-
distribuire
-
tradurre
ed elaborare
-
noleggiare e dare in prestito
Tutti i diritti elencati sono indipendenti l'uno dall'altro, il
che significa che l'esercizio di uno non esclude l'esercizio di
tutti gli altri; inoltre tali diritti riguardano sia l'opera nel
suo insieme che in ciascuna delle sue parti.
Il diritto consiste di due elementi fondamentali: in primo
luogo, il diritto alla nominalità dell'opera (anche detto
diritto morale), per il quale ciò che è stato creato dall'autore
deve essere riferito all'autore medesimo, evitando che altri si
possa gloriare dell'operato di questi. Secondariamente, il
diritto contiene la facoltà di sfruttamento economico. Il primo
è strettamente legato alla persona dell'autore e salvo casi
particolari tale rimane, mentre il secondo è originariamente
dell'autore, il quale può cederlo dietro compenso (ma anche
gratuitamente) ad un acquirente (meglio sarebbe chiamarlo
licenziatario), il quale a sua volta può nuovamente cederlo nei
limiti del contratto di cessione e della legge applicabile.
Diritto morale dell'autore
Mira a tutelare la personalità dell'autore e l'attività in cui
si materializza la sua creatività. Si specifica in una serie di
facoltà:
A) Il diritto d'inedito. È una articolazione della libertà di
manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della
costituzione.
B) Il diritto alla paternità dell'opera:
-
L'autore
gode del diritto di rivendicare la paternità dell'opera,
cioè di esserne pubblicamente indicato e riconosciuto come
l'artefice e all'inverso, che non gli venga attribuita
un'opera non sua o diversa da quella da lui creata.
L'usurpazione della paternità dell'opera costituisce plagio,
contro il quale il vero autore può difendersi ottenendo per
via giudiziale la distruzione dell'opera dell'usurpatore,
oltre al risarcimento dei danni (in caso di opera anonima o
pseudonima l'autore può rivelarsi, se vuole, quando meglio
crede) e di opporsi a qualsiasi modifica o ad ogni atto che
possa pregiudicare il suo onore o la sua reputazione.
-
L'editore
è obbligato a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome
dell'autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è previsto
dal contratto.
-
Gli
autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro
nomi siano menzionati nella proiezione della pellicola
cinematografica.
-
Il
diritto di paternità tutela, oltre a quello dell'autore,
anche l'interesse pubblico, garantendo la collettività da
ogni forma di inganno o confusione nella attribuzione della
paternità intellettuale.
-
Dopo la
morte dell'autore mantengono tali diritti i discendenti. È
il diritto morale che regola la pubblicazione delle opere
inedite effettuata dagli eredi dell'autore.
C) Il diritto all'integrità dell'opera. L'autore ha diritto ad
essere giudicato dal pubblico per l'opera così come egli l'ha
concepita. La tutela del diritto morale all'integrità dell'opera
riguarda solo quelle modifiche che comportano un concreto
pregiudizio per la personalità dell'autore.
D) Diritto di ritirare l'opera dal commercio: il c.d. diritto di
pentimento. L'art. 2582 del codice civile prevede che l'autore,
qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare
l'opera dal commercio. Ha l'obbligo di corrispondere un
indennizzo a coloro che hanno acquistato i diritti di
riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in
commercio l'opera stessa.
Diritti di utilizzazione economica
Come si legge all'art. 25: i diritti di utilizzazione economica
dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine
del settantesimo anno solare dopo la sua morte.
Nel caso in cui l'opera sia frutto del lavoro di più coautori,
si considera come termine sulla vita il coautore che muore per
ultimo.
Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione
dell'opera come un tutt'uno è di settant'anni dalla prima
pubblicazione.
Per le opere anonime o pseudonime devono trascorrere
settant'anni dalla prima pubblicazione (qualunque sia la forma
in cui viene effettuata), se l'autore si rivela o viene rivelato
da persone autorizzate, l'opera torna a sottostare alle normali
leggi.
In caso di parti di opera, di volumi e/o di opere periodiche, la
durata dei diritti decorre dall'anno della pubblicazione.
Delle opere pubblicate da amministrazioni dello Stato, fra le
quali sono comprese accademie, ed enti pubblici culturali, ed
alle quali sono assimilati gli enti privati senza fini di lucro,
va notato che il diritto decade dopo venti anni.
Cosa è possibile utilizzare liberamente?
Esistono alcune opere che possono essere, sotto determinate
condizioni, liberamente utilizzate. Ecco alcuni esempi (per un
elenco completo si vedano gli artt.65-71 della lette 633/41 che
regola il diritto d'autore):
-
articoli
di attualità, economici o politico religiosi, pubblicati in
riviste o giornali possono essere riprodotti su altre
riviste o giornali purché la riproduzione non sia stata
espressamente riservata e vengano indicati
-
nome
della rivista/giornale
-
data e
numero della rivista/giornale
-
nome
dell'autore (se l'articolo è firmato)
-
discorsi
tenuti in pubblico, purché si indichi
-
la fonte
-
il nome
dell'oratore
-
la data e
il luogo in cui è stato tenuto il discorso
-
il
riassunto, la citazione, la riproduzione di brani o parti di
opera per scopi di critica, discussione o insegnamento
purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione
economica dell'opera e vengano menzionati:
- titolo dell'opera
- autore
- editore
- eventuale traduttore.
Estinzione del diritto economico
Il diritto di utilizzo economico si estingue, nella maggior
parte degli ordinamenti occidentali, decorso un certo periodo
dalla morte dell'autore; pertanto agli eredi è in genere
garantito un periodo di tutela di questo diritto che solitamente
copre un tempo equivalente ad una o due generazioni. Attualmente
tale tutela nella maggior parte dei paesi occidentali (tra cui
l'Italia) è di settantacinque anni dalla morte dell'ultimo dei
coautori dell'opera. Il diritto morale non si estingue mai,
sempre restando da riferirsi all'autore, in qualunque tempo, la
titolarità creativa dell'opera.
Estinto il diritto d'autore, l'opera diviene di pubblico dominio
ed è liberamente utilizzabile da chiunque, anche a fini
economici, purché sia rispettato il diritto morale alla
titolarità artistica.
Libere utilizzazioni
Nell'ordinamento italiano non esiste in concetto di Fair Use,
tipico del sistema a copyright, ma esistono il meccanismo delle
"libere utilizzazioni" o "limitazioni dei diritti".
Diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore:
diritti relativi al ritratto
Il ritratto di una persona non può essere esposto,
riprodotto o messo in commercio senza il consenso del soggetto
tranne quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla
notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di
giustizia o polizia, da scopi scientifici, didattici o
culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti
avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in
pubblico. Il ritratto non può essere messo in commercio o
esposto se pregiudica l'onore, la reputazione o comunque il
decoro della persona ritratta.
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |


Torna Su

Torna Su

Torna Su

Torna Su

Torna Su |
|
|